Banksy in malafede: l'EUIPO dichiara la nullità di un marchio del famoso writer britannico

Il 14 settembre 2020 l’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha emesso una Decisione con la quale ha dichiarato nullo un marchio del famosissimo writer Banksy raffigurante uno dei suoi graffiti più famosi, ossia “The Flower Thrower”.

Contro il marchio dell’artista, il cui graffito, simbolo della non violenza, era comparso nel 2005 a Gerusalemme sul muro che separa israeliani e palestinesi, è stata infatti depositata in data 12 marzo 2019 una domanda di nullità da parte di Full Colour Black Limited, società inglese attiva nella produzione di biglietti di auguri che voleva utilizzare tale immagine per i propri prodotti.

Nella domanda di nullità, Full Colour Black Limited aveva sostenuto la malafede dell’artista che avrebbe depositato il marchio senza aver mai avuta alcuna vera intenzione di utilizzarlo in relazioni ai prodotti e servizi rivendicati, così come richiesto dalla normativa europea; il vero scopo della registrazione, quindi, sarebbe stato quello di godere di una qualche forma di tutela, non potendo fare affidamento su quella offerta dal diritto d’autore che avrebbe richiesto all’artista di rivelare la propria identità, arrecandogli pregiudizio.

Le argomentazioni difensive dei rappresentanti di Banksy non sono state ritenute convincenti; l’EUIPO ha infatti sottolineato la presenza di rilevanti circostanze atte a confermare la malafede dell’artista.

In primo luogo, il marchio sarebbe stato depositato e registrato a nome della società Pest Control Office Limited al fine di evitare di dover divulgare al mondo la propria identità. Di fatto, tale società agirebbe in nome e per conto dell’artista.

L’Ufficio inoltre, nel valutare le prove depositate da entrambe le parti, ha verificato che Banksy/Pest Control Office Limited non ha mai venduto alcun prodotto e/o erogato alcun servizio contraddistinto dal marchio contestato; caso vuole, un vero utilizzo del marchio (i.e. l’apertura di uno shop online e di un negozio fisico non aperto al pubblico) é stato posto in concreto da Banksy dopo essere venuto a conoscenza del deposito della domanda di nullità con il solo scopo, per sua stessa esplicita ammissione, di evitare la decadenza del proprio marchio per mancato uso.

Alla luce delle prove fornite dalle parti, il comportamento di Banksy/Pest Control Office Limited è stato quindi valutato dall’Ufficio come contrario alla buona prassi e avente come scopo principale quello di ottenere un “diritto esclusivo per scopi diversi da quelli che rientrano nella funzione di un marchio” e pertanto annullabile.

Contro la Decisione di nullità, che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese legali sostenute dalla controparte, Pest Control Office Limited potrà depositare ricorso entro il 14 novembre 2020.

Da una ricerca svolta sulla banca dati dell’EUIPO risulta comunque che Banksy/Pest Control Office Limited abbia depositato in data 30 agosto 2019 (quindi dopo esser venuto a conoscenza della domanda di nullità) un marchio identico a quello annullato, che risulta essere stato registrato recentemente i.e. in data 22 maggio 2020, rivendicante le stesse classi ma per prodotti e servizi in alcuni casi leggermente differenti. Tale marchio si aggiunge quindi alla lista di quelli già registrati a livello europeo dall’artista ma che, a questo punto, potrebbe essere oggetto di contestazione.