Tutela la ricerca con un brevetto per farmaci e composti chimici

La ricerca nel settore chimico e in quello farmaceutico è un processo in costante divenire, fatto di numerose prove che possono portare a scoperte capaci di rivoluzionare il suo campo di applicazione, ripagando gli investimenti fatti fino a quel momento e creando nuovo valore per l’azienda.

Quest’ultima parte, però, è possibile solo se il farmaco è stato brevettato, garantendo così un diritto d’uso esclusivo sulla propria scoperta della durata di 20 anni (più 5 anni aggiuntivi in caso di concessione di SPC, Supplementary Protection Certificate, secondo il regolamento UE 469/2009) per proteggere la propria capacità di innovare e il proprio vantaggio competitivo.

È tuttavia necessario sottolineare che brevettare un farmaco e brevettare un composto chimico comporta processi caratterizzati da peculiarità che li separano da altri tipi di proprietà intellettuali e quindi è importante affidarsi a professionisti che aiutino l’azienda nel definire correttamente l’oggetto del brevetto di formulazione in accordo con le normative internazionali.

Cosa sapere sui brevetti in chimica e in farmaceutica

  1. Cosa si può brevettare – I brevetti in chimica e brevetti in farmaceutica possono essere di prodotto (molecole di sintesi chimica o naturali purificate, prodotti ricombinanti o di ingegneria genetica, e composizioni), di procedimento (nuovi metodi per ottenere un prodotto già noto) o di secondo uso (nuovi impieghi di un prodotto già noto).
  2. La descrizione brevettuale – L’aspetto cruciale della domanda di brevetto di un composto chimico o di brevetto di un farmaco sono gli esempi di attuazione, cioè documenti di laboratorio che riportano tutte le informazioni sui processi di sintesi e sui risultati ottenuti per garantire la riproducibilità. Tali esempi di attuazione devono essere riportati non solo per la specifica molecola che si intende brevettare ma, possibilmente, anche per gli eventuali analoghi e derivatti, in modo da ottenere una protezione sufficientemente ampia da poter identificare mediante una formula generale. Il grado di tutela di cui si può godere dipenderà dalla completezza della domanda di brevetto. Un consulente in materia di proprietà intellettuale per brevetti in chimica e brevetti in farmaceutica aiuta l’azienda a identificare la soluzione più efficace e completa per tutelare la propria invenzione.
  3. Non ovvietà – Nel campo dei brevetti in generale, uno dei prerequisiti fondamentali per ottenere un diritto d’uso esclusivo sull’oggetto della domanda è la sua non ovvietà rispetto allo stato dell’arte del settore di riferimento: ciò significa che il risultato ottenuto dall’azienda viene riconosciuto come legittimamente innovativo e non mera derivazione della conoscenza tecnica al momento del deposito. La non ovvietà assume ulteriore rilevanza nel brevettare un composto chimico o nel brevettare un farmaco, poiché nella stragrande maggioranza dei casi deriva da sostanze o miscele già note e impiegate nel settore. La domanda di brevetto di un composto chimico o di brevetto di un farmaco deve quindi dimostrare la non ovvietà dell’invenzione attraverso esempi comparativi con sostanze o miscele già note atti a comprovare la capacità della propria sostanza o miscela di risolvere un problema tecnico fino a quel momento irrisolto o comunque risolto in modo non del tutto soddisfacente. Un consulente in materia di proprietà intellettuale per brevetti in chimica e brevetti in farmaceutica aiuta l’azienda a preparare e a organizzare la documentazione necessaria per dimostrare l’innovazione della propria invenzione.

I professionisti dello studio Dragotti & Associati assistono il cliente prima, durante e dopo la registrazione di un brevetto per valorizzare e tutelare la sua innovazione.