Quali caratteristiche deve avere un marchio per essere registrato?

La normativa italiana che disciplina i marchi d’impresa è principalmente contenuta nel D. Lgs. 30/2005, comunemente denominato Codice della Proprietà Industriale (“CPI”), nonché in alcune norme del codice civile ed in ulteriori testi legislativi dell’Unione Europea e Convenzioni internazionali di cui fa parte l’Italia.

In particolare, l’articolo 7 CPI stabilisce che possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni idonei adistinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese nonché a ② essere rappresentati nel registro in modo da consentire la determinazione chiara e precisa dell’oggetto della protezione conferita al titolare.

A seconda della natura dei segni, la normativa identifica ③ una lista esemplificativa delle tipologie di segni suscettibili di  registrazione come marchio ossia le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche.

Oltre a tali presupposti e requisiti, per poter registrare un marchio in Italia la normativa prevede che il segno prescelto debba essere dotato degli ulteriori  requisiti di ④ novità, ⑤ capacità distintiva, e ⑥ liceità.

In Italia i marchi possono essere categorizzati, a seconda delle componenti che li costituiscono, in specifiche tipologie:

  • marchio verbale, costituito unicamente da parole (Canon, Ducati, Samsung);
  • marchio figurativo, costituito dalla rappresentazione di elementi grafici, insieme o meno ad ulteriori componenti verbali e/o numeriche (il panda del WWF, SKY, Diesel, il cavallino della Ferrari);
  • marchio di forma o tridimensionale, che protegge una forma tridimensionale, quando essa è distintiva (la celebre bottiglia contour di Coca Cola);
  • marchio sonoro, costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni (i jingles pubblicitari di McDonald’s, il celebre ruggito del leone della Metro Goldwyn Mayer);
  • marchio di colore, che protegge una determinata tonalità o combinazione cromatica (il marchio viola di Milka, il marchio rosso e bianco di Vodafone);
  • marchio di movimento, caratterizzato da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio (come per esempio l’animazione del logo di Vodafone che non viene presentato nella sua interezza fin da subito, ma viene costruito tracciandone la linea);
  • marchio multimediale, è costituito dalla combinazione di immagine e di suono (il logo Netflix, con l’animazione della lettera “N” rossa associata ad uno specifico effetto sonoro);
  • marchio a motivi ripetuti, ossia un segno caratterizzato unicamente dalla successione regolare di una serie di elementi (ad esempio una particolare trama, come Burberry o motivo grafico come Louis Vuitton);
  • marchio di posizione, che tende a proteggere la specifica posizione in cui viene apposto il marchio (l’elemento decorativo della fascia laterale delle scarpe Puma);
  • marchio olografico, costituito da elementi con caratteristiche olografiche.

Oltre al marchio individuale, di titolarità di uno o anche più soggetti in comunione, in Italia sono previste ulteriori tipologie di marchi, ossia:

  • il marchio collettivo (art. 11 CPI), registrato da associazioni di produttori di beni o servizi, come ad esempio le associazioni di categoria e i consorzi, che non usano direttamente il marchio ma garantiscono l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi provenienti da imprenditori diversi che, facendo parte dell’associazione e sulla base di uno specifico disciplinare condiviso, sono autorizzati dal titolare a usare il marchio collettivo;
  • il marchio di garanzia o certificazione (artt. 11bis e 157 CPI), registrato da persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. I richiedenti non possono svolgere un’attività che comporti la fornitura dei prodotti o servizi del tipo certificato, ma possono unicamente autorizzare terzi, in possesso di determinati requisiti, ad usare il marchio nella loro attività. Il regolamento d’uso del marchio di certificazione deve essere allegato alla domanda di registrazione.

Inoltre, è vietato registrare come marchio: 

  • ritratti di persone, nomi e segni notori in assenza di consenso dell’avente diritto (art. 8 CPI);
  • segni costituiti unicamente dalla forma o da caratteristiche imposte dalla natura del prodotto o necessarie per ottenere un risultato tecnico o che danno un valore sostanziale al prodotto (art. 9 CPI);
  • stemmi e simboli di interesse pubblico (art. 10 CPI);
  • indicazioni geografiche (artt. 29-30 CPI).

Per l’azienda che investe sul marchio, sullo straordinario potenziale comunicativo commerciale che lo contraddistingue, i professionisti dello Studio Dragotti & Associati, già in fase embrionale di definizione del progetto e dell’individuazione delle caratteristiche del marchio, sono in grado di orientare la progettazione del marchio affinché l’azienda definisca il segno distintivo più consono e rispondente alle proprie esigenze commerciali.

I professionisti dello studio Dragotti & Associati assistono il cliente nella valutazione del segno da sottoporre, nella compilazione della domanda e in ogni fase della procedura di registrazione del marchio.