Ultimi aggiornamenti sulla Brexit

Egregi Signori,

vorremmo darvi le indicazioni principali in merito a cosa succederà ai vostri diritti europei all’entrata in vigore della Brexit. In particolare:

  • Le registrazioni di marchio dell’UE in vigore alle ore 23 del 31 dicembre 2020 saranno clonate automaticamente e gratuitamente in identiche registrazioni di marchi britannici che conserveranno quindi anche la priorità, l’anzianità e le relative date di deposito. Nessun nuovo certificato verrà emesso nel Regno Unito;
  • le domande di marchio dell’UE pendenti alle ore 23 del 31 dicembre 2020, su istanza del titolare (quindi non automaticamente) da presentarsi entro il 30 settembre 2021, verranno trasposte in equivalenti domande di marchio britanniche dietro pagamento delle tasse di deposito previste dall’Ufficio britannico e potranno essere relative agli stessi prodotti/servizi del corrispondente marchio UE (o a parte degli stessi) o parte degli stessi; tali nuove domande di marchio britanniche saranno oggetto di nuovo esame da parte dell’Ufficio locale (UKIPO);
  • le designazioni di marchi dell’UE ai sensi del Protocollo di Madrid in vigore alle ore 23 del 31 dicembre 2020 per le quali sia già stato emesso lo «statement of grant» saranno clonate automaticamente e gratuitamente in identiche registrazioni di marchi britannici che conserveranno anche la priorità, l’anzianità e le relative date di registrazione. Se lo «statement of grant» non é stato ancora emesso, su istanza del titolare, da presentarsi entro 9 mesi, verranno trasposte in domande di marchio britanniche, dietro pagamento di adeguata tassa, che potranno riguardare gli stessi prodotti/servizi della designazione o parte degli stessi e verranno poi riesaminate dall’UKIPO;
  • disegni e modelli registrati nell’UE in vigore alle ore 23 del 31 dicembre 2020 saranno clonati automaticamente e gratuitamente in identici diritti britannici che conserveranno quindi anche priorità e le relative date di registrazione. Gli stessi verranno trattati come se fossero stati richiesti e registrati ai sensi della legge britannica;
  • le domande di disegni e modelli europei pendenti alle ore 23 del 31 dicembre 2020, su istanza del titolare (quindi non automaticamente) nei nove mesi successivi alla fine del periodo di transizione (ossia fino al 30 settembre 2021 incluso) verranno trasposte in identiche domande di disegni e modelli britannici dietro pagamento delle tasse di deposito previste dall’Ufficio britannico, mantenendo la data del disegno o modello europeo (la domanda nel Regno Unito deve riferirsi allo stesso disegno o modello depositato a livello europeo; qualora infatti i dettagli della domanda del Regno Unito non corrispondano a quelli della corrispondente domanda europea, la data o le date precedenti non saranno riconosciute). Le suddette domande saranno trattate come domande di design registrate nel Regno Unito; saranno quindi esaminate secondo la legge britannica;
  • una volta che una registrazione UE sarà clonata in un diritto comparabile nel Regno Unito, i due diritti avranno vita a sé stante;

Le domande di marchi dell’UE e le designazioni dell’UE nonché quelle di design comunitari presentate/registrate dopo le 23 del 31 dicembre 2020 non saranno valide nel territorio del Regno Unito, ma bisognerà procedere a depositare domanda di marchio/design a livello nazionale britannico.

Le novità introdotte sono molteplici ed é quindi consigliabile farsi assistere da un esperto della materia al fine di razionalizzare il proprio portafoglio marchi/design in UE/Regno Unito (ma non solo); qualora vogliate procedere in tal senso o abbiate bisogno di qualsiasi ulteriore chiarimento/informazione, non esitate a contattarci.